Pronuncia 120/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello stesso codice, promossi con le ordinanze emesse il 25 settembre ed il 17 ottobre 1975 dal pretore di Genova, nei procedimenti penali a carico di Teresa Benvenuto e Silvana Luchessa, iscritte ai nn. 491 e 582 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 38 dell'11 febbraio 1976. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 169 del codice penale in confronto con gli artt. 98 e 169 dello stesso codice, sollevata dal pretore di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 120/77. REATI E PENE - COD. PEN., ARTT. 89 E 169 (IN RELAZIONE AGLI ARTT. 98 E 169) - IMPUTATO MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO ED IMPUTATO SEMINFERMO DI MENTE - E' PREVISTA LA CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE SOLO AI PRIMI E NON ANCHE AI SECONDI - DIVERSITA' DI POSIZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 27 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La prevista concessione del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) solo ai minori e non anche agli imputati seminfermi di mente, e' giustificata dalla circostanza che l'istituto in parola trova il suo fondamento non nella scemata capacita' di intendere e volere al momento della commissione del reato, bensi' (analogamente alla sospensione condizionale) in una previsione del giudice che il minore si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati. Inoltre la ratio del perdono giudiziale va ricercata nella minore fiducia del legislatore sulla capacita' rieducativa del carcere per i minori ultraquattordicenni, e nella maggior fiducia del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale. Percio', data la diversita' di situazioni che intercorre tra seminfermita' mentale e minore eta', e' da escludersi che l'art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' puo' essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, - secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato - e cio' sia, come e' ovvio, a proposito del minore che beneficia del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di mente, in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della pena. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89 e 169 cod. pen. in relazione agli artt. 98 e 169 stesso codice.