Articolo 89 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale. Nella prospettazione del giudice ?a quo?, le norme impugnate poggerebbero, quanto alla nozione di infermità mentale, su una base scientifica erronea o, comunque, indeterminata da non consentire al giudice una interpretazione ed una applicazione razionali. A parte la considerazione che la pronuncia ablativa invocata , si tradurrebbe in un intervento ?di sistema?, i cui effetti si estenderebbero al di là della stessa disciplina dell?infermità di mente, tuttavia, il giudice ?a quo?, formulando il quesito prima ancora di aver stabilito se l?imputato fosse affetto da un tipo di disturbo a fronte del quale venga effettivamente in rilievo la razionalità del vigente trattamento penalistico del vizio di mente nei termini enunciati, prospetta la rilevanza della questione in modo puramente ipotetico ed eventuale.
La prevista concessione del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) solo ai minori e non anche agli imputati seminfermi di mente, e' giustificata dalla circostanza che l'istituto in parola trova il suo fondamento non nella scemata capacita' di intendere e volere al momento della commissione del reato, bensi' (analogamente alla sospensione condizionale) in una previsione del giudice che il minore si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati. Inoltre la ratio del perdono giudiziale va ricercata nella minore fiducia del legislatore sulla capacita' rieducativa del carcere per i minori ultraquattordicenni, e nella maggior fiducia del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale. Percio', data la diversita' di situazioni che intercorre tra seminfermita' mentale e minore eta', e' da escludersi che l'art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' puo' essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, - secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato - e cio' sia, come e' ovvio, a proposito del minore che beneficia del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di mente, in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della pena. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89 e 169 cod. pen. in relazione agli artt. 98 e 169 stesso codice.