Articolo 90 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale. Nella prospettazione del giudice ?a quo?, le norme impugnate poggerebbero, quanto alla nozione di infermità mentale, su una base scientifica erronea o, comunque, indeterminata da non consentire al giudice una interpretazione ed una applicazione razionali. A parte la considerazione che la pronuncia ablativa invocata , si tradurrebbe in un intervento ?di sistema?, i cui effetti si estenderebbero al di là della stessa disciplina dell?infermità di mente, tuttavia, il giudice ?a quo?, formulando il quesito prima ancora di aver stabilito se l?imputato fosse affetto da un tipo di disturbo a fronte del quale venga effettivamente in rilievo la razionalità del vigente trattamento penalistico del vizio di mente nei termini enunciati, prospetta la rilevanza della questione in modo puramente ipotetico ed eventuale.