Pronuncia 140/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1992 dal Tribunale per i minorenni di Catania in composizione di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento penale a carico di Zagarella Giancarlo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, sollevate dal Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza preliminare, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 140/93. REATO IN GENERE - REATI COMMESSI DA MINORENNI - POSSIBILITA' ASTRATTA DI IRROGARE LA PENA DELL'ERGASTOLO - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA', NEL CASO, DEL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO CHE IMPONE PER I MINORI UN DIFFERENZIATO TRATTAMENTO PUNITIVO - QUESTIONI NON RISOLUBILI SUL PIANO PROCESSUALE, ANCHE PER LA MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL RITO ABBREVIATO E COMUNQUE IMPLICANTI SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen., per la lamentata possibilita' - in virtu' del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti (fra cui la minore eta') cosi' come disciplinato dalla novella del 1974 (d.l. n. 99 conv. in l. n. 200) che ha esteso il meccanismo di comparazione alle circostanze eterogenee, nelle ipotesi in cui, rispetto alla attenuante della minore eta' vengano ritenute dal giudice talvolta prevalenti, talaltra anche solo equivalenti, le circostanze aggravanti - che la pena dell'ergastolo sia inflitta anche ai minori, richiede un intervento sostitutivo del legislatore che definisca, nell'ambito di una pluralita' di possibili scelte, la portata e l'ampiezza della richiesta modifica. A parte infatti che, pur essendo il problema venuto in evidenza, nel caso di specie, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per la contestata inapplicabilita', in conseguenza delle norme sostanziali denunciate, del rito abbreviato, un intervento sulle norme processuali, al fine di ammettere sempre il rito abbreviato nei confronti dei minori, risulterebbe comunque precluso in questa sede per non essere stata impugnata la relativa disciplina, non appare d'altro canto adeguata neppure una sentenza meramente caducatoria dell'impugnato combinato disposto. Occorre invece un intervento normativo, certo auspicabile, ed anche urgente, che, conforme all'esigenza - anche dalla Corte piu' volte evidenziata - di diversificare il piu' possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale, stabilisca, riguardo alle ipotesi in cui, ricorrendo con altre la circostanza della minore eta', si ritenga di non far luogo al bilanciamento, una delimitazione, senza la quale la pronuncia caducatoria produrrebbe l'effetto, eccedente la finalita' del quesito, di assicurare la prevalenza della diminuente in questione anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen.). - Sulle necessita' di diversificazione del sistema punitivo nei confronti dei minori v. S. nn. 128/1987 e 125/1992; - Sulla inammissibillita' del rito abbreviato per i reati punitivi con l'ergastolo v. S. n. 176/1991 e O. n. 163/1992.