Articolo 10 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 212/2022Depositata il 17/10/2022
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto. In particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 151/2022 - mass. 44863; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 15/2022 - mass. 44455; O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di allegazione di una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione degli artt. 1, 3, 67 e 83, nonché degli artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 14 CEDU, 52 CDFUE, 4 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e 3 del Prot. addiz. CEDU, dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune avverso la proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi. Il ricorso ha omesso di dimostrare se la certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie dei parlamentari, non essendovi riferimento alcuno alle ragioni per le quali la richiesta di sottoporsi a un tampone - tra i presupposti per accedere alla certificazione cosiddetta base e, in questo modo, procurarsi il titolo, richiesto dalla delibera del Collegio dei questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, per fare ingresso nella sede della Camera - potesse considerarsi onere, da un lato, ingiustificato rispetto alla finalità perseguita di tutela della salute della comunità parlamentare e, dall'altro, sproporzionato in riferimento all'incidenza prodotta sull'esercizio della prerogativa costituzionale relativa al diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non attiene inoltre direttamente alla lesione della sfera di prerogative del singolo parlamentare che possano essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in virtù della pretesa discriminazione subita, dalla ricorrente, rispetto ai parlamentari e delegati regionali risultati positivi o contatti stretti di positivi al COVID-19. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437) .
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 83
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 52
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 4
Pronuncia 182/2022Depositata il 21/07/2022
In un contesto connotato dall'evocazione di parametri eterogenei, quando essi vengono richiamati in una generica deduzione d'insieme senza venire adeguatamente esaminati, il giudice a quo non assolve l'onere di motivazione su di esso incombente in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità prospettato in riferimento ai suddetti parametri, in quanto non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. ( Precedenti: S. 115/2020 - mass. 43525; S. 212/2018 - mass. 40843 ). Il riferimento alla retroattività per una normativa destinata a operare solo per il futuro non rende incerta la motivazione, quando essa è calibrata sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria. ( Precedente: S. 234/2020 - mass . 43227 ). L'incompleta ricostruzione della cornice normativa è fonte di inammissibilità ove comprometta irrimediabilmente le valutazioni del rimettente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, cosa che però non si verifica quando, ad esempio, la motivazione non è incentrata specificamente su uno dei profili meno argomentato. ( Precedenti: n. 136/2022 - mass. 44792; S. 151/2021 - mass . 44080; S. 61/2021 - mass. 43764; S. 264/2020 - mass. 43268; O. 147/2020 - mass. 43522 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza di argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 - questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento - 97 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU; agli artt. 21 e 25 CDFUE; agli artt. 10, 20 e 157 TFUE, nonché all'art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali. Gli indicati parametri vengono meramente enunciati senza specificazione delle ragioni per le quali la normativa denunciata li violerebbe. In particolare, quanto alla dedotta violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il giudice a quo evoca, oltre a esso, un'ampia pluralità di parametri - artt. 2, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 Cost. -, senza che a ciò si accompagni la spiegazione circa la riconducibilità agli stessi di tale principio e quindi sia motivato il vulnus che l'asserito pregiudizio all'affidamento ne determini; quanto alla lamentata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, manca una puntuale considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto da parte del rimettente, il quale non espone i motivi di violazione né dà contezza alcuna dell'esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell'evocato principio della CEDU; quanto, infine, al le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., i parametri sono indicati nel corpo dell'ordinanza, senza che la loro dedotta violazione goda di alcun conforto motivazionale).
Norme citate
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Art. 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 48
- Costituzione-Art. 51
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza-Art. 21
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza-Art. 25
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 10
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 20
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 157
- -Art. 2015
Pronuncia 141/2022Depositata il 07/06/2022
La questione incidentale è prematura, e dunque inammissibile, se l'applicazione della norma denunciata è solo eventuale e successiva. ( Precedenti: S. 114/2021-mass. 43914; S. 139/2020-mass. 43510; S. 217/2019-mass. 40898; O. 210/2020-mass. 42932; O. 42/2020-mass. 4195 5) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per il carattere prematuro delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 Cost., nonché all'art. 113 TFUE e all'art. 6 CEDU - dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio. Il rimettente non potrebbe fare applicazione della norma derivante dall'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 3, comma 5
- decreto-legge-Art. 3, comma 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 53
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 111
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 113
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Pronuncia 137/2022Depositata il 03/06/2022
I princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo . ( Precedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 7- bis e 7- ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29- bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in leasing , in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all'eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l'art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall'accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 7
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 7
- decreto-legge-Art. 29 BIS, comma 1
- decreto-legge-Art. 29 BIS, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 117
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 18
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 21
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 26
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 45
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 49
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 50
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 51
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 52
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 53
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 54
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 55
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 56
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 57
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 58
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 59
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 60
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 61
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 62
- Costituzione-Art. 77
Pronuncia 136/2022Depositata il 03/06/2022
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, rispettivamente prevedevano la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita. Quanto all'art. 117 Cost., esso è genericamente indicato, poiché il rimettente non chiarisce quale sarebbe la competenza statale violata dalla legge regionale censurata, mentre gli artt. 10 e 11 Cost. risultano evocati senza una specifica motivazione a sostegno del vulnus a essi recato. Quanto alle censure prospettate in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., esse sono inammissibili per l'insufficienza delle argomentazioni spese a conforto delle stesse. Parimenti inammissibile è la censura formulata in riferimento all'art. 42 Cost., parametro meramente evocato, senza che la sua violazione sia minimamente motivata e senza che a tale lacuna possa sopperirsi attingendo alla memoria illustrativa della parte in prossimità dell'udienza, atteso che l'oggetto del giudizio incidentale è definito dall'ordinanza di rimessione e non è possibile far ricorso alle integrazioni ricavabili dalle memorie delle parti costituite. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 237/2021 - mass. 44419; S. 236/2017 - mass. 42141 ).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 27/2022Depositata il 28/01/2022
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 Cost., in relazione, per l'art. 10, all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., che fissano un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione, per i lavoratori pubblici. Le norme censurate non irragionevolmente includono, nel predetto limite retributivo, le somme comunque erogate al lavoratore pubblico, anche nel caso di più incarichi come, nel caso di specie, quello di giudice tributario. Per la valutazione della giusta retribuzione del lavoro è necessario infatti fare riferimento alla retribuzione nel suo complesso, in ossequio al principio di onnicomprensività, che nel caso di specie è ancorata ad un riferimento quantitativo ragguardevole. Resta fermo che il legislatore, in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, può prefigurare soluzioni diverse e modulare in senso più duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa. ( Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43232; S. 89/2020; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 13/2016; S. 192/2015; S. 178/2015 - mass. 38535; n. 153/2015 - mass. 38487; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 23 TER, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 471
- legge-Art. 1, comma 473
- legge-Art. 1, comma 474
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 36
- Costituzione-Art. 53
- Costituzione-Art. 97
- dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 23
Pronuncia 13/2022Depositata il 20/01/2022
Lo status di rifugiato, di carattere permanente, riguarda il soggetto individualmente perseguitato anzitutto per ragioni politiche, nonché ulteriori figure individuate nella prassi, quali, ad esempio, gli omosessuali a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi i rapporti omosessuali, anche in forma privata e tra adulti consenzienti, sono reato; le giovani donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; i fedeli di pratiche religiose proibite. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono accordati in osservanza di obblighi europei e internazionali, mentre ulteriori forme di protezione sono rimesse alla discrezionalità dei singoli Stati, per rispondere a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura. La disciplina del ricorso per cassazione nella materia della protezione internazionale è unica, nel contesto della trasposizione della direttiva 2013/32/UE, e rappresenta una tutela giurisdizionale ulteriore rispetto a quella assicurata a livello europeo. Essa può porsi a raffronto con il procedimento volto al riconoscimento della protezione umanitaria (ora speciale) riconducibile, al pari della protezione internazionale, alla garanzia costituzionale del diritto d'asilo di cui all'art. 10, terzo comma, Cost. ( Precedente: S. 194/2019 - mass. 42906 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 10
- direttiva UE-Art.
Pronuncia 13/2022Depositata il 20/01/2022
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis , comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25 del 2008, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui onera il difensore dello straniero richiedente asilo di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa, nel senso che la mancata certificazione è causa per il diritto vivente di inammissibilità del ricorso per cassazione. La disposizione censurata esplicita una prescrizione processuale - quella della necessaria posteriorità della procura speciale alle liti a ricorrere per cassazione rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato - che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è già estraibile dalla regola generale posta dall'art. 365 cod. proc. civ., letto congiuntamente all'art. 83 cod. proc. civ., e che non differenzia la posizione del ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Essa si limita a porre a carico del difensore (e non della parte); la sua ratio è quella, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla "verità" della data, in modo da evitare il rilascio di procure c.d. in bianco. Si tratta di un onere strumentale che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). La criticità di tal disciplina, non rilevante nel caso di specie, per cui la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se il ricorso è rigettato, cosicché nell'immediato, appena ricevuta la comunicazione del decreto di rigetto del tribunale, lo straniero richiedente la protezione internazionale non ha più titolo per rimanere nel territorio dello Stato, non è conseguenza della regola introdotta dalla disposizione censurata, perché riguarda la disciplina della sospensione del rigetto della richiesta di protezione internazionale, non già quella della procura speciale per il ricorso per cassazione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 35 BIS, comma 13
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 18
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 19
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 46
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- direttiva UE-Art. 28
- direttiva UE-Art. 46
Pronuncia 2/2022Depositata il 13/01/2022
Sebbene tanto la giurisprudenza della Corte di cassazione quanto quella costituzionale abbiano ridimensionato significativamente il tradizionale principio dell'intangibilità del giudicato penale rispetto a sentenze di condanna che abbiano irrogato pene illegali, in quanto il principio di legalità costituzionale della pena prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a presidio delle quali è posto l'istituto del giudicato, tuttavia la necessità di rideterminare la pena in sede esecutiva va confinata all'ipotesi di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante. La necessità di tutela della legalità della pena - nel senso della sua conformità alle norme processuali e sostanziali che ne regolano l'irrogazione - trova infatti un fisiologico argine nella irrevocabilità della res iudicata , che segna normalmente il limite estremo alla possibilità di interventi correttivi da parte dei giudici delle successive impugnazioni, salva l'ipotesi di sopravvenienze costituzionalmente rilevanti - come una sentenza della Corte EDU che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU, o a fortiori una pronuncia di illegittimità costituzionale che abbia colpito una comminatoria edittale -, che proiettino retrospettivamente una valutazione di illegittimità costituzionale sulla pena inflitta nel giudizio di cognizione. ( Precedenti: S. 147/2021 - mass. 44203 ; S. 68/2021 - mass. 43807 ; S. 210/2013 - mass. 37255 ). La categoria della "inesistenza" del titolo esecutivo, di origine giurisprudenziale, è funzionale a consentire la rilevazione, nei giudizi di esecuzione della pena - anche oltre lo sbarramento del giudicato -, dei vizi procedimentali più macroscopici da parte dello stesso giudice dell'esecuzione. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 670 cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, lett. a , e 4, CEDU, nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rilevare la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni. Il rimedio - auspicato dal giudice a quo - della dichiarazione di nullità della sentenza nel quadro di un incidente di esecuzione non solo non è costituzionalmente imposto, ma la sua introduzione risulterebbe foriera di gravi squilibri nel sistema della rilevazione delle nullità, imperniato attorno al principio di tassatività delle nullità ex art. 177 cod. proc. pen., esso stesso frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l'altro, la necessità di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell'imputato e l'esigenza di assicurare la capacità del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali errores in procedendo nelle fasi e gradi precedenti; per cui la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili». La pronuncia additiva auspicata dal rimettente finirebbe per introdurre nel sistema un'ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita di chiusura del sistema. Il che spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità "resistenti al giudicato", rischiando di pregiudicare gravemente l'interesse, di respiro costituzionale, all'efficiente, e ragionevolmente spedito, funzionamento della giustizia penale. Della necessità di un tale ragionevole bilanciamento - di cui si fa carico il sistema di rilevazione delle nullità disegnato dal codice di rito, con il correlativo sbarramento rappresentato dalla res iudicata - non può non tenersi conto, nell'assicurare una tutela sistemica e non frazionata dei diritti e dei principi costituzionali). ( Precedenti: S. 317/2009 - mass. 34149; S. 224/1996 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 5
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 5
Pronuncia 254/2021Depositata il 23/12/2021
Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente: O. 85/2009 - mass. 33258 ). Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. ( Precedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; O. 164/2018 - mass. 40096; O. 277/2017 - mass. 39733; O. 256/2016 - mass. 39171; O. 121/2011 - mass. 35556 ). La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del referendum abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari. (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 111 del 2021, avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l'altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. ( Precedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 7
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 19
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 33
- Costituzione-Art. 34
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 36
- Costituzione-Art. 50
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Regolamento UE-Art.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.