Pronuncia 2/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 9 febbraio 2021, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di A. S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi l'avvocato Maila Catani per A. S. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito: Thu Jan 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Ordinamento giudiziario - Tribunale per i minorenni - Finalità, poteri e composizione - Istituto, costituzionalmente vincolato, a tutela della gioventù e della personalità del minore, in una prospettiva pedagogico-rieducativa. (Classif. 165005).
Giudice naturale - In genere - Criteri di individuazione. (Classif. 110001).
Processo penale - In genere - Possibilità, in sede di esecuzione, di rimuovere l'intangibilità del giudicato - Condizione - Necessità di bilanciare l'irrevocabilità della res iudicata con il principio di legalità costituzionale della pena - Differenza tra nullità e inesistenza del titolo esecutivo. (Nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l'art. 670 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude di rilevare la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni). (Classif. 199001).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 5
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 5