Articolo 25 - COSTITUZIONE

Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 230/2022Depositata il 15/11/2022

Processo penale - Azione penale - Principio di obbligatorietà - Connessione con i principi di uguaglianza e di legalità in materia penale, a garanzia dell'uniforme e imparziale applicazione della legge. (Classif. 199004)

L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero è elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza dell'organo della pubblica accusa nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. ( Precedente: S. 84/1979 - mass. 9927 ). Il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. ( Precedente: S. 88/1991 - mass. 16995 ). Il principio di obbligatorietà dell'azione penale è connesso tanto al principio di eguaglianza quanto a quello di legalità in materia penale, essendo funzionale alla garanzia di un'uniforme e imparziale applicazione della legge penale a tutti i suoi destinatari.

Parametri costituzionali

Pronuncia 211/2022Depositata il 17/10/2022

Reati e pene - In genere - Principio di offensività - Definizione - Necessità di tutelare interessi meritevoli di protezione (offensività in astratto) e di punire comportamenti concretamente atti a lederli (offensività in concreto) - Incriminazione di un mero status - Esclusione - Applicabilità anche ai reati di pericolo presunto - Condizioni - Necessità che la valutazione legislativa di pericolosità non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale). (Classif. 210001)

Il rispetto del principio di offensività ( nullum crimen sine iniuria ), desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., comporta che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica comunque rispettosa del principio di legalità, consistano in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo. ( Precedente: S. 354/2002 - mass. 27220 ). Il principio di offensività opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività «in astratto»); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività «in concreto»). ( Precedenti: S. 225/2008 - mass. 32613, mass. 32614; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 519/2000 - mass. 25908; S. 263/2000 - mass. 25484 ). Il principio di offensività «in astratto» non implica che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità legislativa la scelta per forme di tutela anticipata, che colpiscano l'aggressione ai beni giuridici protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva; prospettiva questa nella quale non è precluso, di norma, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto sempre che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all' id quod plerumque accidit . ( Precedenti: S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823, mass. 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 225/2008 - mass. 32613; S. 360/1995 - mass. 22565; S. 133/1992; S. 333/1991 - mass. 17541, mass. 17546; S. 62/1986 - mass. 12302 ). Il principio di offensività, anche nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. ( Precedenti: S. 249/2010; S. 225/2008; n. 354/2002; S. 14/1971; S. 110/1968; S. 370/1996 ). Non è compatibile con il principio di offensività l'incriminazione di un mero status , anziché di una condotta, pur potendo rilevare, nei reati propri, la condizione soggettiva dell'autore. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta pen., e dal Tribunale di Ravenna, sez. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 73 cod. antimafia che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. La fattispecie censurata è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico rispetto a situazioni di pericolo derivanti dalla violazione di una regola - quella posta dall'art. 120 cod. strada - collegata alla necessità di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità di soggetti pericolosi. Non è pertanto violato il principio di offensività, perché l'essere sottoposto a misura di prevenzione personale non si pone come evenienza del tutto estranea al reato e non configura una "responsabilità penale d'autore", ma identifica una pericolosità specifica della condotta sanzionata, tenuto conto che la revoca della patente non consegue più automaticamente all'assoggettamento a misure di prevenzione personale e che queste devono comunque essere calibrate sulla pericolosità in concreto. La pericolosità rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversità di disciplina rispetto all'ipotesi di guida senza patente di soggetti non colpiti da misure di prevenzione prevista dall'art. 116, comma 15, cod. strada; la scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità è infatti coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti. Il che esclude, sotto il profilo della finalità rieducativa, anche il carattere sproporzionato del relativo trattamento sanzionatorio. Precedenti: S. 99/2020 - mass. 42519; S. 25/2019 - mass. 41556; S. 24/2019 - mass. 42485, mass. 42486, mass. 42487, mass. 42490, mass. 42490, mass. 42491; S. 354/2002 - mass. 27220; O. 257/1985 - mass. 11132; S. 66/1984 - mass. 13325; O. 66/1971 - mass. 5511 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 73

Parametri costituzionali

Pronuncia 178/2022Depositata il 15/07/2022

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Controversie risarcitorie per i danni conseguenti a comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, nella gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella lettura offerta dal diritto vivente - Denunciata violazione dei principi costituzionali sul riparto di giurisdizione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 125007).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, primo comma, 102, 103, primo comma, 111 e 113, primo comma, Cost., dell'art. 133, comma 1, lett. p ), cod. proc. amm., che, nella lettura offerta dal diritto vivente, devolverebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per i danni conseguenti a comportamenti meramente materiali della pubblica amministrazione, nella gestione del ciclo dei rifiuti. Le censure prospettate muovono da un presupposto interpretativo erroneo, in quanto l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, richiamato dal rimettente, si pone nell'alveo delle indicazioni della Corte costituzionale sui limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che può conoscere solo comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici. Restano quindi necessariamente fuori dall'ambito di applicazione della disposizione censurata le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili a detti poteri, che rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario. ( Precedenti: O. 167/2011 - mass. 35655; S. 35/2010 - mass. 34312; S. 191/2006 - mass. 30401; S. 204/2004 - mass. 28357 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 133, comma 1

Pronuncia 175/2022Depositata il 14/07/2022

Delegazione legislativa - In genere - Deleghe in materia penale - Criteri di delega - Necessità di un grado più elevato di determinatezza dei principi e criteri direttivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della modifica dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che introduce il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto. Conseguente spettanza al legislatore del compito di rivedere il complessivo regime sanzionatorio). (Classif. 077001).

Nella materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. In detta materia il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega è più elevato in quanto - spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili - il controllo del rispetto dei princìpi e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità. ( Precedenti: S. 174/2021 - mass. 44205; S. 127/2017 - mass. 41586; S. 5/2014; S. 49/1999 - mass. 24473; S. 53/1997; O. 134/2003 - mass. 27715 ). La delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita. ( Precedenti: S. 142/2020 -mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e lo stesso art. 10- bis limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La scelta del legislatore delegato di individuare nell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - in precedenza illecito amministrativo tributario - una nuova e distinta fattispecie penale che si affianca all'omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non è sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito ai fini del rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 - sicché l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate -, in considerazione del recente sviluppo della giurisprudenza civile, spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 7, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 10 BIS
  • decreto legislativo-Art. 10 BIS
  • decreto legislativo-Art. 7, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 138/2022Depositata il 03/06/2022

Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Prestazioni previdenziali o assistenziali (indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili) - Soggetti già condannati per reati di particolare allarme sociale - Prevista revoca delle dette prestazioni - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale e delle sanzioni sostanzialmente penali ai sensi del diritto convenzionale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 022001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 2, commi 60 e 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per delitti di particolare allarme sociale (di cui al precedente comma 58). Il censurato comma 61 non si applica alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - nel quale il condannato, destinatario della revoca dell'assegno di inabilità adottata dall'INPS, stava espiando la pena in regime di detenzione domiciliare - in quanto, per effetto della sentenza costituzionale n. 137 del 2021, la revoca delle dette prestazioni va riferita unicamente al condannato che espia la pena in carcere. Allo stesso tempo non viene in rilievo nel giudizio a quo nemmeno il censurato comma 60, che si riferisce alla diversa disciplina "a regime" della revoca delle citate prestazioni, quale sanzione accessoria applicata direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. ( Precedente: S. 137/2021-mass. 43970 ).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 60
  • legge-Art. 2, comma 61

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 25
  • Costituzione-Art. 117
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 7

Pronuncia 118/2022Depositata il 10/05/2022

Misure di prevenzione - In genere - Codice delle leggi antimafia - Comunicazione antimafia - Emissione automatica della misura interdittiva nel caso di condanna definitiva, o confermata in appello, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche in forma non associativa - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, libertà di iniziativa economica, sicurezza sociale, nonché di ragionevole trattamento sanzionatorio - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Prospettazione contraddittoria ed ambigua - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 156001)

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Piemonte in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Cost. - dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo d.lgs., nella parte in cui, rinviando all'art. 51, comma 3- bis , cod. proc. pen., impone l'emissione della comunicazione antimafia interdittiva in caso di condanna definitiva, o confermata in appello, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche nella sua forma non associativa. La censura riferita all'art. 38 Cost. non è sorretta da alcuna argomentazione che consenta di apprezzarne la pertinenza, mentre quelle relative agli artt. 25 e 27 Cost. sono prospettate per un asserito aggravio del trattamento sanzionatorio, ma senza un'analisi critica dell'ampia giurisprudenza amministrativa che ha qualificato quelle in esame come misure anticipatorie cui conseguono forme di incapacità giuridica, prive di carattere sanzionatorio. Contraddittoria e ambigua è invece la motivazione delle censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione si snoda secondo due distinte e irrisolte prospettive argomentative, chiedendo, in un caso, la rimozione del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, se realizzato in forma non associativa, da quelli richiamati dalla disposizione censurata, con l'effetto di inibire automaticamente la comunicazione antimafia, e, nell'altro, l'introduzione della possibilità di valutare in concreto la sussistenza di elementi di connessione con il fenomeno associativo. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44351; S. 197/2021 - mass. 44224; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 153/2020 - mass. 43408; S. 222/2019 - mass. 40891; S. 175/2018 - mass. 40389; S. 126/2018 - mass. 41339; S. 247/2015 - mass. 38635; O. 224/2021 - mass. 44397; O. 159/2021 - mass. 44115 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 67, comma 8
  • decreto legislativo-Art. 84, comma 2

Pronuncia 105/2022Depositata il 22/04/2022

Legalità (principio di) - In genere - Irretroattività della legge penale di sfavore - Impossibilità di sottoporre alla Corte costituzionale questioni che, se accolte, estenderebbero o aggraverebbero la soglia di punibilità - Eccezioni - Possibilità di sindacare il corretto uso della delega legislativa - Ratio - Competenza riservata al Parlamento della scelta dei fatti da punire, e della pena da applicare. (Classif. 140001).

Il principio di irretroattività della legge penale di sfavore determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. ( Precedenti: S. 161/2004 - mass. 28492 ; S. 49/2002 - mass. 26789 ; S. 394/2006 - mass. 30839; S. 330/1996 - mass. 22883 ; S. 71/1983 - mass. 9708 ; O. 65/2008 - mass. 32209 ; O. 164/2007 - mass. 31286 ; O. 285/2012 - mass. 36770 ; O. 204/2009 - mass. 33556 ; O. 66/2009 - mass. 33231 ; O. 5/2009 - mass. 33112 ). Se, in linea di principio, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, dal momento che a tale ripristino osta, di regola, il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante, tuttavia tali principi non sono senza eccezioni. In particolare, deve escludersi che il principio della riserva di legge in materia penale precluda il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., per l'uso scorretto del potere legislativo da parte del Governo che abbia abrogato, anche parzialmente, mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ciò essere autorizzato dalla legge delega. È infatti proprio il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. a rimettere al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. Se infatti si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 189/2019 - mass. 42791; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40571; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 57/2009 - mass. 33206; O. 413/2008 - mass. 33040; O. 175/2001 - mass. 26275 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 25

Pronuncia 81/2022Depositata il 31/03/2022

Processo amministrativo - In genere - Competenza territoriale - Possibilità, per il giudice adito, di pronunciarsi sulla relativa eccezione nella fase di merito, laddove abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto - Asserita preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di effettività della tutela giurisdizionale e del giudice naturale, nonché eccesso di delega - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 196001).

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 Cost. - dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Le norme censurate, al contrario di quanto asserito dal giudice a quo , non precludono al giudice adito di pronunciarsi nella fase di merito sull'eccezione di difetto di competenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla parte interessata, qualora lo stesso giudice abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto. L'ordinanza cautelare adottata nel giudizio a quo , infatti, in quanto di rigetto della relativa domanda, è soggetta allo specifico regime definito dall'art. 92, comma 5, secondo periodo, cod. proc. amm., secondo cui le ordinanze che - come nel caso di specie - disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza, non costituiscono «decisione implicita sulla competenza».

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 15, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 3

Pronuncia 61/2022Depositata il 10/03/2022

Legge - Leggi interpretative - Leggi autoqualificate di interpretazione autentica - Erroneità della qualifica - Indice sintomatico dell'uso improprio della funzione legislativa - Necessità di un più rigoroso sindacato di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza, a tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giudici. (Classif. 141004).

L'erroneità dell'auto-qualificazione come norma interpretativa non è risolutiva ai fini dell'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale. Piuttosto, tale erroneità può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell'irragionevolezza della disposizione censurata. ( Precedenti: S. 73/2017 - mass. 39503; S. 103/2013 - mass. 37093; S. 41/2011 - mass. 35327; S. 15/1995 - mass. 21816 ). Una disposizione innovativa con effetti retroattivi, ancorché qualificata di interpretazione autentica, non è, di per sé e in quanto tale, costituzionalmente illegittima. Vale, in tal caso, il principio per cui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 Cost. in materia penale, il legislatore può approvare leggi con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. ( Precedente: S. 170/2013 - mass. 35330 ). Il ricorso fittizio all'interpretazione autentica si rivela sintomatico di un uso improprio della funzione legislativa, e, pertanto, orienta verso un sindacato rigoroso sulla norma, in ragione della sua retroattività; nella prospettiva di uno stretto scrutinio di ragionevolezza, si tratta, dunque, di riscontrare non la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l'effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell'intervento legislativo, e di valutare, altresì, se le motivazioni alla base dell'intervento legislativo a carattere retroattivo siano di tale rilievo da prevalere rispetto alle esigenze legate alla tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e al principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici. ( Precedenti: S. 133/2020 - mass. 42559; S. 108/2019 - mass. 42263 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 25

Pronuncia 29/2022Depositata il 01/02/2022

Riserva di legge - In genere - Applicabilità del principio in materia penale - Conseguente impossibilità, per la Corte costituzionale, di interventi che estendano il novero delle condotte punibili - Possibili eccezioni, in caso di norme di ingiustificato favore, di scorretto esercizio del potere legislativo, o della violazione di obblighi di matrice sovranazionale. (Classif. 226001).

Alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem è ammissibile nelle specifiche ipotesi di applicazione di norme di ingiustificato favore, riguardo a soggetti o a comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora della violazione di obblighi di matrice sovranazionale. ( Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43463; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 37/2019 - mass. 41546 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 25

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.