Pronuncia 81/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra A. Z. e altri e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e altri, con ordinanza del 20 luglio 2020, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Processo amministrativo - In genere - Competenza territoriale - Possibilità, per il giudice adito, di pronunciarsi sulla relativa eccezione nella fase di merito, laddove abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto - Asserita preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di effettività della tutela giurisdizionale e del giudice naturale, nonché eccesso di delega - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 196001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 15, comma 1
- decreto legislativo-Art. 15, comma 2
- decreto legislativo-Art. 15, comma 3