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Pronuncia 81/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra A. Z. e altri e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e altri, con ordinanza del 20 luglio 2020, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Processo amministrativo - In genere - Competenza territoriale - Possibilità, per il giudice adito, di pronunciarsi sulla relativa eccezione nella fase di merito, laddove abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto - Asserita preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di effettività della tutela giurisdizionale e del giudice naturale, nonché eccesso di delega - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 196001).

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 Cost. - dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Le norme censurate, al contrario di quanto asserito dal giudice a quo , non precludono al giudice adito di pronunciarsi nella fase di merito sull'eccezione di difetto di competenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla parte interessata, qualora lo stesso giudice abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto. L'ordinanza cautelare adottata nel giudizio a quo , infatti, in quanto di rigetto della relativa domanda, è soggetta allo specifico regime definito dall'art. 92, comma 5, secondo periodo, cod. proc. amm., secondo cui le ordinanze che - come nel caso di specie - disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza, non costituiscono «decisione implicita sulla competenza».

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 15, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 3