Articolo 77 - COSTITUZIONE

Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 245/2022Depositata il 09/12/2022

Decreto-legge - In genere - Disposizioni aggiunte in sede di conversione - Condizioni di ammissibilità - Omogeneità, a tutela delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare - Applicabilità anche ai decreti ab origine a contenuto plurimo - Inidoneità della condizione in riferimento alla materia finanziaria - Illegittimità costituzionale delle disposizioni palesemente estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma che, con novella introdotta per mezzo di decreto-legge a contenuto plurimo, avente ad oggetto norme di carattere tributario, prevede un meccanismo ordinario di finanziamento del servizio di protezione civile). (Classif. 076001).

La legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, poiché l'art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. Poiché la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata o a competenza tipica, il decreto-legge è quindi a emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico, a quelle in esso originariamente contemplate. La legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Tale conclusione è valida anche in riferimento a provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, con la precisazione che ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata a uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 32/2014 - mass. 37669 - mass. 37670; S. 22/2012 - mass. 36070 ). Un difetto di omogeneità, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si verifica solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono infatti inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. ( Precedenti: S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070 ). L'esigenza di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'art. 72, primo comma, Cost. - che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall'iter, peculiare e contratto, della legge di conversione - si pone in tendenziale coerenza, ma per diversi profili, con la giurisprudenza costituzionale sull'uso improprio e strumentale del decreto-legge, già indirizzata a evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e in fondo dalla stessa centralità, in questo riconosciuta, alla legge ordinaria. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44472; S. 128/2008 - mass. 32359; S. 171/2007 - mass. 31329; S. 29/1995 - mass. 21561 ). La materia finanziaria risulta concettualmente anodina, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria, per cui il riferimento ad essa, come identità di ratio , risulta in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all'oggetto principale che essa disciplina, giacché - ove così non fosse - le possibilità di "innesto" in sede di conversione dei decreti-legge di norme "intruse" rispetto al contenuto ed alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, private di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale. ( Precedente: S. 247/2019 - mass. 42854 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2- quater , del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5- quinquies dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. quinta civile - stabilendo che, qualora per il finanziamento delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza per eventi calamitosi non sia sufficiente il ricorso al fondo nazionale della protezione civile e si renda necessario l'utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, quest'ultimo deve essere immediatamente reintegrato per la parte corrispondente all'utilizzo mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti deliberato dall'Agenzia delle dogane - prevede un meccanismo di carattere ordinamentale che attiene all'operatività, a regime, del servizio della protezione civile, cioè a un oggetto nemmeno latamente considerato, ab origine , dal decreto-legge, essenzialmente relativo alla proroga di termini (c.d. "milleproroghe"). Né il punto di correlazione può essere ricavato agganciando il generico riferimento alla «materia tributaria» contenuto nell'epigrafe e nel preambolo del decreto-legge al profilo fiscale della disciplina introdotta, in quanto questo è meramente e strettamente ancillare alla disciplina sostanziale cui si riferisce, del tutto estranea al contenuto e alle finalità del decreto-legge originario. La pronuncia di accoglimento spiega i suoi effetti limitatamente ai menzionati periodi e al lasso di tempo della loro vigenza, ovverosia dal 27 febbraio 2011 al 16 maggio 2012, stante che, successivamente alla sentenza n. 22 del 2012, la disciplina censurata è stata sostituita, con decorrenza 17 maggio 2012, dall'art. 1, comma 1, lett. c , numero 10, del d.l. n. 59 del 2012, come convertito, venendo poi nuovamente modificata, fino all'abrogazione disposta con l'art. 48, comma 1, lett. m , del d.lgs. n. 1 del 2018).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 2
  • legge-Art.
  • legge-Art. 5, comma 5
  • legge-Art. 5, comma 5

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 77

Pronuncia 181/2022Depositata il 19/07/2022

Comuni, Province e Città metropolitane - Segretario comunale - Abrogazione, in sede di conversione di decreto-legge, dei diritti di rogito - Permanenza limitata ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica - Denunciata violazione dei principi della decretazione d'urgenza, di ragionevolezza e di uguaglianza, del diritto a una retribuzione proporzionata nonché dei principi di buon andamento, certezza del diritto e del legittimo affidamento - Carente motivazione sul requisito della rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050009).

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sul requisito della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lucca, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. - dell'art. 10, comma 2- bis , del d.l. n. 90 del 2014, come conv., anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Il giudice a quo , pur riferendo che la ricorrente possiede la qualifica dirigenziale, non ha chiarito se il Comune ove ella ha prestato servizio abbia, nel proprio ruolo, dipendenti con qualifica dirigenziale, omettendo anche di precisare se la stessa abbia, o meno, beneficiato dell'istituto dell'allineamento stipendiale disciplinato dalla fonte collettiva. ( Precedenti: O. 76/2022 - mass. 44691; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92/2020 - mass. 43389 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 10, comma 2
  • decreto-legge-Art. 10, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 175/2022Depositata il 14/07/2022

Delegazione legislativa - In genere - Deleghe in materia penale - Criteri di delega - Necessità di un grado più elevato di determinatezza dei principi e criteri direttivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della modifica dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che introduce il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto. Conseguente spettanza al legislatore del compito di rivedere il complessivo regime sanzionatorio). (Classif. 077001).

Nella materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. In detta materia il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega è più elevato in quanto - spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili - il controllo del rispetto dei princìpi e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità. ( Precedenti: S. 174/2021 - mass. 44205; S. 127/2017 - mass. 41586; S. 5/2014; S. 49/1999 - mass. 24473; S. 53/1997; O. 134/2003 - mass. 27715 ). La delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita. ( Precedenti: S. 142/2020 -mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e lo stesso art. 10- bis limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La scelta del legislatore delegato di individuare nell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto - in precedenza illecito amministrativo tributario - una nuova e distinta fattispecie penale che si affianca all'omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non è sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito ai fini del rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 - sicché l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate -, in considerazione del recente sviluppo della giurisprudenza civile, spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 7, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 10 BIS
  • decreto legislativo-Art. 10 BIS
  • decreto legislativo-Art. 7, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 151/2022Depositata il 16/06/2022

Parlamento - Prerogative parlamentari - Lesioni - Rimedi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Condizioni soggettive e oggettive - Lamentata lesione delle prerogative afferenti alla sfera del singolo parlamentare e carattere manifesto delle menomazioni, rilevabile già in sede di sommaria delibazione - Possibilità di rappresentare l'intero organo cui il singolo parlamentare appartiene - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal senatore Gregorio de Falco e dai deputati Spessotto e altri e Fassina nei confronti, complessivamente, del Governo, della propria Camera di appartenenza, del Presidente della ottava Commissione permanente del Senato, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e del Presidente del Senato della Repubblica, in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, del disegno di legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021, in mancanza dell'acquisizione della decisione della Commissione europea, alla quale i commissari straordinari sono tenuti ad adeguare il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana spa e Alitalia Cityliner spa). (Classif. 172010).

Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all'Assemblea di cui fa parte, le quali - ove risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, dovendo fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari e di violazioni rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene e non è ipotizzabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. ( Precedenti: O. 67/2021 - mass. 43797; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083 ). Deve escludersi che, in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 181/2018 - mass. 40206 ). Nelle ipotesi in cui il singolo parlamentare deduca unicamente violazioni dei Regolamenti della Camera e del Senato e delle relative prassi, operano rimedi interni alle assemblee parlamentari, cui è riservato il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle norme e delle prassi regolamentari. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 186/2021 - mass. 44181 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Spessotto e altri e Fassina, nei confronti, complessivamente, del Governo, anche nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio nonché quale rappresentante del Governo, della propria Camera di appartenenza, del Presidente della ottava Commissione permanente, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77, secondo comma, e 94 Cost., in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, del disegno di legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021, e in particolare del suo art. 7, in mancanza dell'acquisizione della decisione della Commissione europea, alla quale i commissari straordinari sono tenuti, sulla base dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., ad adeguare il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana spa e Alitalia Cityliner spa. Con i conflitti in esame - indirizzati a contestare prevalentemente il modus operandi del Governo - non viene rivendicata la lesione di una prerogativa dei singoli parlamentari ricorrenti, in quanto non è ravvisabile in capo a questi ultimi una posizione che sia, se non propriamente contrapposta, quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza. Quand'anche le lamentate lesioni fossero riconducibili alla sfera di attribuzioni del singolo parlamentare, mancherebbe, sotto il profilo oggettivo, il carattere manifesto ed evidente della violazione, atteso che dalla ricostruzione dell' iter legislativo ricavabile dai lavori parlamentari risulta che i ricorrenti hanno potuto esercitare appieno le proprie prerogative di parlamentari. Infine, quanto al profilo della legittimazione passiva, con riferimento al Governo, deve escludersi che, in un conflitto, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, mentre per gli altri soggetti, la prospettazione del ricorrente è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. ( Precedenti: O. 181/2018 - mass. 40206; O. 277/2017 - mass. 39733 ).

Norme citate

  • decreto legge-Art.

Pronuncia 137/2022Depositata il 03/06/2022

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Principi enunciati dalla Corte di giustizia - Inserimento diretto nell'ordinamento interno - Valore di ius superveniens - Applicazione anche da parte del giudice a quo (nel caso di specie: restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale di norma del cod. strada). (Classif. 111011).

I princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo . ( Precedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 7- bis e 7- ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29- bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in leasing , in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all'eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l'art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall'accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).

Norme citate

  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 7
  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 7
  • decreto-legge-Art. 29 BIS, comma 1
  • decreto-legge-Art. 29 BIS, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 10
  • Costituzione-Art. 11
  • Costituzione-Art. 41
  • Costituzione-Art. 42
  • Costituzione-Art. 117
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 18
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 21
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 26
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 45
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 49
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 50
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 51
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 52
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 53
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 54
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 55
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 56
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 57
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 58
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 59
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 60
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 61
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 62
  • Costituzione-Art. 77

Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022

Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione delle libertà personale, di circolazione, del diritto al lavoro nonché del sistema delle fonti di diritto relativamente alla dichiarazione dello stato di emergenza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Impugnazione di atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza e per impugnazione di atto non avente forza di legge, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Fano in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come conv., recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il denunciato art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 reca un numeroso elenco di possibili misure atte a contrastare la pandemia da COVID-19, mentre il rimettente, nel censurare l'intero comma citato, non spiega se la legittimità di tali misure sia oggetto del processo principale, mancando anche di previamente verificare se le condotte sanzionate in via amministrativa sulle quali verte il giudizio a quo , e precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. censurato, fossero, o no, illecite al tempo in cui furono poste in essere. Quanto alla censurata delibera del Consiglio dei ministri, essa non è un atto avente forza di legge soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.). ( Precedente: S. 198/2021 - mass. 44313 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • Delibera del Consiglio dei ministri-Art.
  • legge-Art.

Pronuncia 102/2022Depositata il 21/04/2022

Esecuzione forzata - In genere - Procedure esecutive sulla prima casa - Sospensione e successive proroghe, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Denunciata disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica privata, del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale nonché violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che proroga al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, introdotta dall'art. 54- ter del d.l. n. 18 del 2020. La sentenza n. 128 del 2021, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata. ( Precedenti: O. 184/2021 - mass. 44051; O. 203/2019 - mass. 42838; O. 91/2019 - mass. 42554; O. 137/2017 - mass. 39407; O. 38/2017 - mass. 39555; O. 34/2017 - mass. 39439; O. 181/2016 - mass. 38990; O. 4/2016 - mass. 38693 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 13, comma 14
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 102/2022Depositata il 21/04/2022

Esecuzione forzata - In genere - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili pignorati e abitati dal debitore - Sospensione e successive proroghe, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Denunciata disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica privata, del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale nonché violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza - Manifesto difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per manifesto difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., che proroga ulteriormente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti per l'applicazione della disposizione censurata, poiché al momento della proposizione della questione non erano stati pronunciati i decreti di trasferimento dei lotti aggiudicati né questi ultimi erano abitati dall'esecutato. ( Precedente: S. 213/2021 - mass. 44350 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 103, comma 6
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 81/2022Depositata il 31/03/2022

Processo amministrativo - In genere - Competenza territoriale - Possibilità, per il giudice adito, di pronunciarsi sulla relativa eccezione nella fase di merito, laddove abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto - Asserita preclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di effettività della tutela giurisdizionale e del giudice naturale, nonché eccesso di delega - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 196001).

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 Cost. - dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Le norme censurate, al contrario di quanto asserito dal giudice a quo , non precludono al giudice adito di pronunciarsi nella fase di merito sull'eccezione di difetto di competenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla parte interessata, qualora lo stesso giudice abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto. L'ordinanza cautelare adottata nel giudizio a quo , infatti, in quanto di rigetto della relativa domanda, è soggetta allo specifico regime definito dall'art. 92, comma 5, secondo periodo, cod. proc. amm., secondo cui le ordinanze che - come nel caso di specie - disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza, non costituiscono «decisione implicita sulla competenza».

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 15, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 15, comma 3

Pronuncia 76/2022Depositata il 24/03/2022

Lavoro - Lavoro irregolare - Emersione - Beneficiari - Cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione - Asserita esclusione - Denunciata violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, del principio di rappresentatività democratica nonché di quello, anche convenzionale, di libere elezioni - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 138009).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto, rispettivamente, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 Cost. e 41 CDFUE, e agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., 3 Prot. addiz. CEDU e 41 CDFUE - dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., nella legge n. 77 del 2020, nonché dell'intero d.l. e della legge di conversione. Il rimettente non spiega in qual modo né l'art. 103 - che prevede un procedimento per l'emersione, in particolari settori, di rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri - né le altre disposizioni del citato decreto-legge, che concernono materie estranee all'immigrazione, interferiscano con la decisione dei giudizi a quibus . Né lo stesso precisa se la procedura di regolarizzazione sia stata promossa, riportandosi invece alla errata tesi secondo cui le ricorrenti non potessero beneficiarne. ( Precedenti: O. 280/2020 - mass. 43593, O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92 del 2020 - mass. 43389 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 103
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.