Pronuncia 245/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce, in particolare, i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), promosso dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, nel procedimento vertente tra l'Agenzia delle dogane e Kuwait Petroleum Italia spa, con ordinanza del 4 febbraio 2021, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di Kuwait Petroleum Italia spa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato Livia Salvini per Kuwait Petroleum Italia spa e l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Luca Antonini
Data deposito: Fri Dec 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Decreto-legge - In genere - Disposizioni aggiunte in sede di conversione - Condizioni di ammissibilità - Omogeneità, a tutela delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare - Applicabilità anche ai decreti ab origine a contenuto plurimo - Inidoneità della condizione in riferimento alla materia finanziaria - Illegittimità costituzionale delle disposizioni palesemente estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma che, con novella introdotta per mezzo di decreto-legge a contenuto plurimo, avente ad oggetto norme di carattere tributario, prevede un meccanismo ordinario di finanziamento del servizio di protezione civile). (Classif. 076001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art.
- legge-Art. 5, comma 5
- legge-Art. 5, comma 5