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Articolo 45 - COSTITUZIONE

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
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Massime della Corte Costituzionale

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