Articolo 42 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 225/2022Depositata il 07/11/2022
Sono inammissibili le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo chiedendo alla Corte costituzionale, senza evidenziare alcun nesso di subordinazione logico-giuridica, di scegliere tra i diversi interventi prospettati, e cioè dichiarare costituzionalmente illegittimi l'intero testo di legge censurato, ovvero singole norme di esso, secondo un'alternatività irrisolta che impedisce di identificare il verso delle censure, e perciò fornisce una prospettazione ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44792; S. 66/2022 - mass. 44740; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 152/2020 - mass. 42563; O. 104/2020 - mass. 42975 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili la pluralità di questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE, sia dell'art. 4, commi 1, lett. b e d , e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017; sia dell'art. 3, comma 1, lett. a , b e c , del d.l. n. 99 del 2017; sia al medesimo decreto-legge, come conv., relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa. Il rimettente non ha in alcun modo chiarito l'ordine nel quale le questioni dovrebbero essere esaminate e la relazione tra le stesse esistente).
Norme citate
- decreto-legge-Art. INTERO TESTO
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 3, comma 1
- decreto-legge-Art. 3, comma 1
- decreto-legge-Art. 3, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 45
- Costituzione-Art. 47
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 17
Pronuncia 225/2022Depositata il 07/11/2022
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE - dell'art. 4, commi 1, lett. b ) e d ), e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017 come conv., che disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - imponendo ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario selezionato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Il ricorrente non illustra le ragioni che possano dimostrare la pregiudizialità delle relative questioni rispetto alla definizione del processo principale, concernendo queste norme, rispettivamente: l'attuazione di un aiuto di Stato, mediante la fornitura di un supporto finanziario, volto a coprire il fabbisogno di capitale generatosi in capo alla cessionaria in seguito all'acquisizione di parte delle due Banche e a sostenere le misure di ristrutturazione aziendale da attivare; l'acquisizione di crediti in capo alla cessionaria e allo Stato verso la LCA; le misure di ristoro stabilite per gli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o loro successori mortis causa . Le questioni, pertanto, relative al regime degli interventi dello Stato e alla disciplina delle misure di ristoro, risultano avulse dai caratteri delle pretese avanzate nel giudizio a quo , atteso che questo ha ad oggetto una domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della sola cessionaria Intesa Sanpaolo spa. ( Precedenti: S. 109/2022 - mass. 44932; S. 283/2016 - mass. 39362 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- decreto-legge-Art. 4, comma 3
- decreto-legge-Art. 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 45
- Costituzione-Art. 47
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 17
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 107
Pronuncia 225/2022Depositata il 07/11/2022
Il difetto di una complessiva ricostruzione del quadro normativo rilevante compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure, precludendone lo scrutinio. ( Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44614; S. 259/2021 - mass. 44433; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 150/2019 - mass. 41415, S. 27/2015 - mass. 38256; S. 165/2014 - mass. 38001; S. 276/2013 - mass. 37460; O. 76/2022 - mass. 44691; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 244/2017 - mass. 40153; O. 280/2020 - mass. 43593 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma, Cost. e all'art. 47 CDFUE, dell'art. 3, comma 1, lett. a , b e c , del d.l. n. 99 del 2017, come conv., che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa, disciplina le passività, i debiti e le controversie che non rientrano nella cessione, anche in deroga all'art. 2741 cod. civ. L'ordinanza di rimessione denota una insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e una incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, perché motiva la rimessione supponendo che le norme censurate - qualificate come norme-provvedimento, perché si occupano di un singolo contratto, incidono sulla sola convenzione di cessione, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze - abbiano comportato che, con l'azienda bancaria, siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, tranne quelle risarcitorie e restitutorie analoghe al debito oggetto del giudizio civile pendente. Al contrario, il decreto-legge censurato consentiva ai commissari liquidatori di cedere al soggetto individuato l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, per l'effetto obbligando il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione concretamente attuata dalle parti del contratto. Né l'ordinanza di rimessione spiega se il debito, rispetto al quale la convenuta Intesa Sanpaolo spa si dichiara estranea, ovvero priva di titolarità del rapporto o carente di legittimazione passiva, rientri fra quelli restitutori nei confronti degli azionisti e obbligazionisti subordinati della ceduta Banca Popolare di Vicenza spa, i quali, in quanto passività consolidate anteriori al trasferimento, rimangono esclusi dalla cessione per l'operatività della regola del burden sharing . Le questioni, peraltro, sono inammissibili anche con riguardo alla lacunosa e contraddittoria prospettazione del rimettente quanto al tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi una generale ablazione di tutti i casi esclusi dalla cessione, o, piuttosto, un intervento manipolativo-additivo che estenda la responsabilità della cessionaria rispetto alle pretese risarcitorie o restitutorie degli acquirenti di azioni emesse dalle due Banche venete).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 3, comma 1
- decreto-legge-Art. 3, comma 1
- decreto-legge-Art. 3, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 45
- Costituzione-Art. 47
- Costituzione-Art. 111
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
Pronuncia 213/2022Depositata il 18/10/2022
Sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - dell'art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, che prevede, per le residenze turistico-alberghiere (RTA), il divieto di mutamento della destinazione d'uso in residenziale. Il rimettente non dà conto della complessa vicenda normativa che ha riguardato le RTA, e cioè: sia l'avvenuta abrogazione dell'intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 ad opera dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, sia la riproduzione nell'art. 7, comma 3, di questa seconda legge del contenuto della medesima norma censurata, sia, infine la previsione, contenuta all'art. 70 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, che espressamente stabilisce la permanente operatività per le RTA dei vincoli imposti in base alla normativa abrogata. Tale carenza non consente di giungere a conclusioni precise sull'effettiva applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, apoditticamente postulata dal rimettente nonostante la vicenda abrogativa che l'ha interessata. ( Precedenti: S. 193/2022; S. 182/2022 - mass. 44951; S. 136/2022 - mass. 44793, 44794, 44795 ).
Norme citate
- legge della Regione Liguria-Art. 7, comma 3
- legge della Regione Liguria-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
Pronuncia 185/2022Depositata il 22/07/2022
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Lombardia costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 42, 43 e 117, commi secondo, lett. l ed s , Cost., degli artt. 2, commi da 1 a 6; 4, comma 2; 6; 10, commi 1, 2, lett. b , b1 , b2 , e 3; 11; 12, comma 4; 13, comma l, lett. h ; 15, comma l, lett. a , e 17, comma l, della legge reg. Lombardia n. 5 del 2020, che, disciplinando le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche della Regione, prevedono: la disciplina della proprietà e del godimento dei beni pertinenti a grandi derivazioni idroelettriche, stabilendo l'appartenenza al patrimonio regionale delle c.d. "opere bagnate", regolando altresì l'acquisizione regionale di diversi beni, necessari per l'assegnazione della relativa concessione e il relativo onere di manutenzione in capo al concessionario uscente; la disciplina della procedura di assegnazione ad opera di un regolamento regionale; il procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati si articola in più fasi; i compiti relativi della Giunta regionale).
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 3
- legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 4
- legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 5
- legge della Regione Lombardia-Art. 2, comma 6
- legge della Regione Lombardia-Art. 4, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 6
- legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 10, comma 3
- legge della Regione Lombardia-Art. 11
- legge della Regione Lombardia-Art. 12, comma 4
- legge della Regione Lombardia-Art. 13, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 15, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 17, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 43
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 23
Pronuncia 182/2022Depositata il 21/07/2022
In un contesto connotato dall'evocazione di parametri eterogenei, quando essi vengono richiamati in una generica deduzione d'insieme senza venire adeguatamente esaminati, il giudice a quo non assolve l'onere di motivazione su di esso incombente in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità prospettato in riferimento ai suddetti parametri, in quanto non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. ( Precedenti: S. 115/2020 - mass. 43525; S. 212/2018 - mass. 40843 ). Il riferimento alla retroattività per una normativa destinata a operare solo per il futuro non rende incerta la motivazione, quando essa è calibrata sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria. ( Precedente: S. 234/2020 - mass . 43227 ). L'incompleta ricostruzione della cornice normativa è fonte di inammissibilità ove comprometta irrimediabilmente le valutazioni del rimettente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, cosa che però non si verifica quando, ad esempio, la motivazione non è incentrata specificamente su uno dei profili meno argomentato. ( Precedenti: n. 136/2022 - mass. 44792; S. 151/2021 - mass . 44080; S. 61/2021 - mass. 43764; S. 264/2020 - mass. 43268; O. 147/2020 - mass. 43522 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza di argomentazioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 - questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento - 97 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU; agli artt. 21 e 25 CDFUE; agli artt. 10, 20 e 157 TFUE, nonché all'art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali. Gli indicati parametri vengono meramente enunciati senza specificazione delle ragioni per le quali la normativa denunciata li violerebbe. In particolare, quanto alla dedotta violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il giudice a quo evoca, oltre a esso, un'ampia pluralità di parametri - artt. 2, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 Cost. -, senza che a ciò si accompagni la spiegazione circa la riconducibilità agli stessi di tale principio e quindi sia motivato il vulnus che l'asserito pregiudizio all'affidamento ne determini; quanto alla lamentata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, manca una puntuale considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto da parte del rimettente, il quale non espone i motivi di violazione né dà contezza alcuna dell'esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell'evocato principio della CEDU; quanto, infine, al le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., i parametri sono indicati nel corpo dell'ordinanza, senza che la loro dedotta violazione goda di alcun conforto motivazionale).
Norme citate
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Art. 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 48
- Costituzione-Art. 51
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza-Art. 21
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza-Art. 25
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 10
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 20
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 157
- -Art. 2015
Pronuncia 143/2022Depositata il 09/06/2022
Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 42
Pronuncia 137/2022Depositata il 03/06/2022
I princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo . ( Precedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 7- bis e 7- ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29- bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in leasing , in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all'eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l'art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall'accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 1
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 7
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 93, comma 7
- decreto-legge-Art. 29 BIS, comma 1
- decreto-legge-Art. 29 BIS, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 117
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 18
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 21
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 26
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 45
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 49
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 50
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 51
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 52
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 53
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 54
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 55
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 56
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 57
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 58
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 59
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 60
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 61
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 62
- Costituzione-Art. 77
Pronuncia 136/2022Depositata il 03/06/2022
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, rispettivamente prevedevano la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita. Quanto all'art. 117 Cost., esso è genericamente indicato, poiché il rimettente non chiarisce quale sarebbe la competenza statale violata dalla legge regionale censurata, mentre gli artt. 10 e 11 Cost. risultano evocati senza una specifica motivazione a sostegno del vulnus a essi recato. Quanto alle censure prospettate in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., esse sono inammissibili per l'insufficienza delle argomentazioni spese a conforto delle stesse. Parimenti inammissibile è la censura formulata in riferimento all'art. 42 Cost., parametro meramente evocato, senza che la sua violazione sia minimamente motivata e senza che a tale lacuna possa sopperirsi attingendo alla memoria illustrativa della parte in prossimità dell'udienza, atteso che l'oggetto del giudizio incidentale è definito dall'ordinanza di rimessione e non è possibile far ricorso alle integrazioni ricavabili dalle memorie delle parti costituite. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 237/2021 - mass. 44419; S. 236/2017 - mass. 42141 ).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 213/2021Depositata il 11/11/2021
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 47, 77, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. add. CEDU, e all'art. 47 CDFUE, dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. e dell'art. 17- bis del d.l. n. 34 del 2021, come conv. che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. La rilevanza delle questioni non può che essere circoscritta alle disposizioni in concreto applicabili nei due giudizi principali, relativi a titoli esecutivi formatisi entrambi nel mese di gennaio dell'anno 2021, con la conseguenza che non rileva, in nessuno dei due giudizi, la sospensione dell'esecuzione del rilascio degli immobili prevista nel periodo precedente.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 103, comma 6
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 17 BIS, comma 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 47
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Costituzione-Art. 77
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.