Articolo 50 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 254/2021Depositata il 23/12/2021
Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente: O. 85/2009 - mass. 33258 ). Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. ( Precedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; O. 164/2018 - mass. 40096; O. 277/2017 - mass. 39733; O. 256/2016 - mass. 39171; O. 121/2011 - mass. 35556 ). La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del referendum abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari. (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 111 del 2021, avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l'altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. ( Precedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 7
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 17
- Costituzione-Art. 19
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 33
- Costituzione-Art. 34
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 36
- Costituzione-Art. 50
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 3
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Regolamento UE-Art.
Pronuncia 85/2009Depositata il 20/03/2009
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino, in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione popolare n. 12 del 28 aprile 2008, avente ad oggetto "Aggregazione ad altre regioni dei comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione", nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari. Non sussiste, infatti, il requisito soggettivo del conflitto, in quanto, secondo il consolidato indirizzo della Corte, in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953; e neppure sussiste l'elemento oggettivo, dal momento che il ricorrente lamenta esclusivamente l'eventuale lesione di competenze proprie ed altrui, mirando sostanzialmente ad ottenere una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale per la tutela di diritti soggettivi. - Per l'inammissibilità di ricorsi alla Corte costituzionale proposti da singoli cittadini, v., citate, ordinanza s.n. del 27 luglio 1988, ordinanze nn. 189, 284 e 434 del 2008, n. 296 del 2006, n. 57 del 1971. In riferimento a tali pronunce - e alle "altre eventualmente costituenti giurisprudenza applicabile" per la decisione del ricorso - l'odierno ricorrente lamentava, altresì, la violazione del "diritto costituzionale alla conoscibilità ... delle opinioni dissenzienti e concorrenti, eventualmente manifestate dai componenti del collegio della Corte costituzionale giudicante".
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 50
- Costituzione-Art. 132
- legge costituzionale-Art. 5
- legge-Art. 37
- legge-Art. 37
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.