Articolo 1 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Fonti del diritto della navigazione).
In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.