Articolo 538 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Indennita' per ricorso di terzi danneggiati da urto).
Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.