Articolo 370 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti).
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
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