Articolo 787 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali).
I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocita', ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.
L'ENAC ((impone)) ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC puo' vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.
L'ENAC stabilisce con regolamento la modalita' di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.