Articolo 210 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Trasmissione degli atti alle autorita' competenti).
Le autorita' marittime o consolari trasmettono alle autorita', competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale.
Analogamente trasmettono alle predette autorita' copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
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