Articolo 1258 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice).
Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della ((personale aeronautico)) e' inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacita' all' iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.(49)
Alle medesime persone puo' essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell'ENAC, la inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.
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