Articolo 18 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Personale dell'amministrazione marittima).
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.
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