Articolo 197 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Rimpatrio di cittadini italiani).
Nelle localita' estere ove non risieda un'autorita' consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorita' consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita' relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.