Articolo 1159 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Mancanza di viveri necessari).
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
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