Articolo 947 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Impedimenti del vettore).
In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, ((le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge)).
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