Articolo 44 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione).
In caso di revoca parziale, il concessionario ha facolta' di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorita' concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
La stessa facolta' spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
Se l'utilizzazione e' resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
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