Articolo 274 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Responsabilita' dell'armatore).
L'armatore e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.
Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, ne' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
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