Articolo 851 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita').
Il ministro per l'aeronautica puo' in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Puo' altresi' ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio del ((ENAC)) non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
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