Articolo 1 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
((1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.