Articolo 220-septies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, puo' non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorita' di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della societa' controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorita' di vigilanza sul gruppo e' esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.
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