Articolo 321 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Alle persone che compongono gli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad cinque milioni di euro. (45)
La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle societa', ivi incluse le societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. (45)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). ((45))
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.
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