Articolo 47-ter - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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e' calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione;
Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai sensi dell'articolo 47-sexies.
Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla Sezione II del presente Capo.
L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l'impresa non e' tenuta a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilita' su base trimestrale.
Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.