Articolo 36-quinquies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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L'impresa puo' applicare un aggiustamento di congruita' («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa puo' fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.
L'eventuale facolta' di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilita' dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtu' di quanto disposto al comma 2, lettera h).
L'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non puo' piu' optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruita' stesso.
Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' non sia piu' in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformita' a dette condizioni.
Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformita', di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica piu' l'aggiustamento di congruita' a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
L'aggiustamento di congruita' non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilita' ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.