Articolo 101 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ((...)), ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
i contratti emessi;
i contratti emessi;
L'((IVASS)) adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
L'((IVASS)) individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attivita' delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.