Articolo 47-quater - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attivita' che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilita', i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonche' la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa e' tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa.
fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo.
Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori.
fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilita' finanziaria.
Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori.
il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.