Articolo 344-novies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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L'impresa di assicurazione o riassicurazione puo' applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.
L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 e' soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.
il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.
sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;
non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies;
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.