Articolo 200 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'((IVASS)), secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'((IVASS)) verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis)). Se il controllo di solvibilita', relativo alle attivita' esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, e' demandato all'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica compete alla medesima autorita', che ne rilascia attestazione all'((IVASS)).
Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.