Articolo 76 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.))
((65))
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ((dimostra)) all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei ((requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.)). ((65))
((1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.))
((65))
((1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.))
((65))
((1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.))
((65))
((1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle funzioni fondamentali.))
((65))
((2. Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.))
((65))
((2-bis. L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.))
((65))
Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ((si applicano i commi 2 e 2-bis.)). ((65))
Il regolamento di cui ((ai commi 1-quater e 1-quinquies.)) stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. ((65))
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