Articolo 35-bis - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonche' delle ipotesi di calcolo utilizzate.
Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa almeno alla societa' di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
La relazione di cui al comma 1 e' conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.
L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attivita' e gli obblighi di trasmissione del documento.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.