Articolo 50 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3.
L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria.
L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformita' all'articolo 44-decies, comma 4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non puo' essere inferiore alla meta' del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d).
I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformita' dell'articolo 28, comma 5.
Le attivita' a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.