Articolo 44-quinquies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non e' stato richiamato;
Nella societa' mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua puo' vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
Quando un elemento dei fondi propri accessori e' stato versato o richiamato e' trattato come un'attivita' e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.
L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacita' di assorbimento delle perdite di tale elemento ed e' determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento e' pari al suo valore nominale, purche' tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacita' di assorbimento delle perdite.
l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacita' e disponibilita' a pagare;
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.