Articolo 220-quinquies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((
Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.
L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della societa' controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
L'IVASS e' assistita dall'AEAP conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.
L'IVASS puo' adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo.
Qualora le autorita' di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorita' di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP puo' agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorche' temporanea, assunte dalla Commissione europea))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.