Articolo 205-ter - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo le modalita' e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano, su base regolare, ogni informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. L'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano altresi' informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui e' stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 109, ai sensi dell'articolo 113, o dal registro europeo.))
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