Articolo 2 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
Responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore);
Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore);
Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
Tutela legale: tutela legale;
per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.