Articolo 37-bis - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((
L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.