Articolo 58 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'((IVASS)), con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.
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L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonche' per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.