Articolo 274-septies - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((
Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
le prestazioni protette a cui hanno diritto due o piu' soggetti come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).
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