Articolo 208-quater - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((
L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
2. L'IVASS puo' richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti))
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