Articolo 108-bis - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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l'istituzione dell'Organismo avente personalita' giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
L'Organismo e' sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento, disciplina le modalita' di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalita' improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo, con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni affidate.
L'Organismo e' finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalita' individuate dal regolamento di cui al comma 1.
4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalita' con cui l'Organismo esercita la propria attivita' e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.))
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