Articolo 61 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica ((l'articolo 23, comma 1-bis)).
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.