Articolo 65 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
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Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.