Articolo 120 - CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
((
nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo;
denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative del presente articolo.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.